A chi è rivolto

Puoi avvalerti dell’istituto del ravvedimento operoso nei casi di:

- omesso o parziale versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro prestabiliti termini e con sanzioni ridotte a seconda della tardività con la quale ci si ravvede

- infedele dichiarazione, sia con versamento dell’imposta regolarmente eseguito o anche in caso di versamento omesso o parziale, se sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si
riferisce l’errore
- omessa dichiarazione e o omesso o parziale versamento dell’imposta, l’irregolarità può essere sanata entro prestabiliti e determinati termini applicando una sanzione ridotta

Descrizione

Il ravvedimento operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n.472 del 1997 consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Dal 01/01/2020 per effetto della Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124), viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali. 

Il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso nei casi ed alle seguente condizioni:

- nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro i seguenti termini, la sanzione prevista si riduce:
• allo 0,1% del tributo dovuto per ogni giorno di ritardo se il versamento viene effettuato entro 14 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata
• al 1,5% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata
• al 1,67% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato entro 90 giorni dal termine ultimo previsto per il pagamento della rata
• al 3,75% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza della rata ma comunque entro un anno dall'omissione o dall'errore
• al 4,29% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre 365 giorni ma entro due anni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta 
• al 5,00% del tributo dovuto se il versamento viene effettuato oltre due anni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta

Il ravvedimento operoso, seppur in presenza di versamento regolarmente effettuato, è applicabile anche in caso di omessa dichiarazione e se sanata entro i seguenti termini, la sanzione si riduce:
• al 5% dell’importo minimo della sanzione per omessa dichiarazione se sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione;
• al 10% dell’importo minimo della sanzione per omessa dichiarazione, se sanata entro 90 giorni dal termine
previsto per la presentazione della dichiarazione.

In caso di infedele dichiarazione, sia con versamento dell’imposta regolarmente eseguito o anche in caso di versamento omesso o parziale, se sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l’errore, la sanzione da calcolarsi sull’importo minimo previsto per dichiarazione infedele è del 5,56%

Qualora occorra il caso di omessa dichiarazione e o omesso o parziale versamento dell’imposta, l’irregolarità può essere sanata entro i seguenti termini e la sanzione da calcolarsi sull’importo minimo previsto, è ridotta:
• al 5% se sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di omissione del versamento;
• al 10 % se sanata entro 90 giorno dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di omissione del versamento.

Il ravvedimento è ammesso anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all’accertamento quali a titolo esemplificativo, richieste di documenti ed inviti a comparire, con esclusione comunque dei casi in cui sia già stato notificato un atto di accertamento.

Nell’ambito dei procedimenti ad iniziativa dell’Ufficio, il ravvedimento si perfeziona qualora il contribuente versi gli importi indicati entro il termine di comparizione o nell’eventuale termine dilatorio concesso dall’Ufficio.
La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo edittale.

Ad ogni caso di applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso occorre applicare gli interessi legali previsti per legge.

Il calcolo degli interessi deve essere eseguito per ogni giorno di ritardo con applicazione del tasso di interesse legale annuo, fissato annualmente dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La violazione non è regolarizzabile con il ravvedimento operoso laddove la norma preveda espressamente che la dichiarazione debba essere presentata a pena di decadenza entro il termine stabilito.

Al fine di sanare la propria posizione, gli adempimenti dichiarativi e/o di versamento di quanto dovuto a titolo di imposta, sanzioni ed interessi debbono avvenire contestualmente.

Come fare

Devi fare il calcolo dell'infrazione commessa, compilare il modello unificato F24 e procedere al versamento presso gli  Istituti bancari, gli uffici postali o con il tuo home banking

Cosa serve

Il modello unificato F24 per eseguire il versamento

Cosa si ottiene

Si regolarizza la posizione tributaria per l'imposta dovuta, fatto salvo i controlli che il Comune può attivare relativamente al tributo

Tempi e scadenze

L'istituto del ravvedimento operoso può essere applicato  in qualsiasi momento dell'anno, non oltre il 5 anno successivo all'infrazione commessa

Costi

Non sono previsti costi

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Settore Politiche finanziarie - Servizio Tributi

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

CONTATTI UTA 2024.pdf [.pdf 70,98 Kb - 21/04/2024]

Contatti

Settore Politiche finanziarie - Servizio Tributi

Via San Donato, 74/27- 40057 Granarolo dell'Emilia - uffici (su appuntamento) - Unione dei Comuni Terre di Pianura

Gli operatori dell'ufficio tributi ricevono le telefonate nelle giornate del martedi e giovedì dalle ore 9,30 alle 12,30
IMU (Granarolo, Baricella e Minerbio) 051 6004135-145
TARI:
- Per pratiche a valere fino al 31.12.24: (Baricella) 051 6004142 (Granarolo) 051 6004136
- (Minerbio) 051 6004141
Dall'1.1.2025 Granarolo e Baricella passano a TCP: rivolgersi a HERA call center 800.862.328 (dal lunedi al venerdì dalle ore 8 alle 22 e il sabato dalle ore 8 alle 18 - mail: clienti.tcp@gruppoher

tributi@terredipianura.it

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

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Ultimo aggiornamento pagina: 21/04/2024 12:52:10

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