Rischio sismico del territorio
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Scheda
Il territorio dell’Unione è caratterizzato da una pericolosità sismica classificabile come “bassa” ai sensi delle recenti disposizioni regionali DGR 1164 del 23/07/2018 ossia “zona 3” avente accelerazioni massime ag, di base attese, con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, comprese nell’intervallo 0,05g < ag ≤ 0,15g (ai sensi del OPCM 3519/2006).
Visualizza la mappa delle zone sismiche.
L’attività edilizia è regolamentata anche sotto il profilo della riduzione del rischio sismico dalla LR 19/2008, che prevede, da parte del richiedente, di adempiere agli obblighi sulla vigilanza sul rischio sismico attraverso la denuncia dei lavori mediante l’istituto del Deposito sismico per tutti gli interventi in cui sia prevista l’esecuzione di nuove strutture o la modifica delle stesse, come nel caso di costruzioni esistenti.
Tuttavia nei casi in cui tali interventi riguardino (ai sensi della DGR 1814/2020 pubblicata su BURERT n. 442 del 23.12.2020):
• progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
• le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001
allora il richiedente deve presentare istanza di Autorizzazione sismica preventiva in allegato al titolo edilizio.
L’attività edilizia è regolamentata anche sotto il profilo della riduzione del rischio sismico dalla LR 19/2008, che prevede, da parte del richiedente, di adempiere agli obblighi sulla vigilanza sul rischio sismico attraverso la denuncia dei lavori mediante l’istituto del Deposito sismico per tutti gli interventi in cui sia prevista l’esecuzione di nuove strutture o la modifica delle stesse, come nel caso di costruzioni esistenti.
Tuttavia nei casi in cui tali interventi riguardino (ai sensi della DGR 1814/2020 pubblicata su BURERT n. 442 del 23.12.2020):
• progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
• le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001
allora il richiedente deve presentare istanza di Autorizzazione sismica preventiva in allegato al titolo edilizio.
In particolare, l'autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici ha il valore e gli effetti della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del vigente DPR 380 del 2001.
In entrambi i casi, sia di Autorizzazione sismica che di Deposito, l’inizio dei lavori è subordinato alla acquisizione della autorizzazione sismica o alla attestazione di avvenuto deposito come disciplinato agli articoli 11, 12 e 13 della LR 19/2008.
Sono esclusi dagli obblighi di Deposito o Autorizzazione sismica gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, così come compiutamente definiti dall’atto di indirizzo DGR 2272/2016.
Tale dichiarazione deve essere contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio e da allegati consistenti in elaborati tecnici, analitici o grafici in ragione al livello di adempimento prescritto dall’atto regolamentare.
In entrambi i casi, sia di Autorizzazione sismica che di Deposito, l’inizio dei lavori è subordinato alla acquisizione della autorizzazione sismica o alla attestazione di avvenuto deposito come disciplinato agli articoli 11, 12 e 13 della LR 19/2008.
Sono esclusi dagli obblighi di Deposito o Autorizzazione sismica gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, così come compiutamente definiti dall’atto di indirizzo DGR 2272/2016.
Tale dichiarazione deve essere contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio e da allegati consistenti in elaborati tecnici, analitici o grafici in ragione al livello di adempimento prescritto dall’atto regolamentare.
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Ultimo aggiornamento pagina: 25/12/2020 14:45:52