Scheda

Rimborso forfettario (art. 20 LR 19/2008)
L’art. 20 della LR 19/2008 prevede la possibilità di richiedere, contestualmente alle istanze di deposito e/o autorizzazione, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per l’esecuzione della istruttoria da parte della strutture tecnica competente in materia sismica.

L’avvenuto versamento del rimborso forfettario è, infatti, accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all’art. 13, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008. Ad esito dell’istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l’intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, richiedendo, ove necessario, la regolarizzazione o l’integrazione del pagamento.

Con D.G.R. 1934/2018 (pubblicata su BURERT n. 390 del 12/12/2018) la Regione ha quantificato l’ammontare delle somme in ragione delle destinazioni d’uso, come nelle seguenti tabelle A e B.

Oltre a tale rimborso è necessario prevedere il pagamento anche dei diritti di segreteria, di competenza di ciascun Comune di riferimento. Per questo rimborso è necessario contattare il singolo Comune.

Per ciascuna tabella, gli importi sono distinti in relazione al tipo di intervento e al tipo di controllo - autorizzazione sismica o controllo a campione dei progetti depositati.

Inoltre, l’importo indicato nelle tabelle è dovuto per ogni pratica depositata (presentata allo Sportello unico dei singoli comuni dell’Unione).

• Tabella A: Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro) per edifici ad uso residenziale e uffici, ambienti suscettibili di affollamento, strutture ricettive; per altri interventi, costruzioni e opere non ricompresi nella Tabella B.
• Tabella B: Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro) – Edifici a prevalente uso commerciale, industriale e artigianale; edifici a prevalente uso agricolo e zootecnico.

Il versamento dell’importo relativo al rimborso forfettario per le spese istruttorie riferite alle richieste di autorizzazione ed al deposito dei progetti, previsto dall’art. 20 della L.R. 30/10/2008 n. 19, non potrà più avvenire mediante bonifico bancario presso la Tesoreria dell’Unione, ma dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema PagoPA. Per i pagamenti è possibile accedere al relativo portale tramite il seguente link:

https://terredipianura.unione.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo

Ai fini dell’applicazione degli importi indicati nelle tabelle A e B nell’intervento principale si intendono compresi:
• modesti interventi locali funzionalmente connessi all’intervento principale;
• eventuali pertinenze, come definite nell’allegato II alla DGR 922 del 28/06/2017 (“Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.”), che non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale e rientrino nei limiti dimensionali definiti per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (D.G.R. n. 2272 del 2016);

Il rimborso è dovuto per gli interventi che costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto. Nel caso di un’unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (U.S.)1 differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola volta. Nelle zone a bassa sismicità (zona simica 3) il rimborso forfettario dovuto per gli interventi soggetti ad autorizzazione sismica specificati all’art. 10, c. 2 della L.R. n. 19 del 2008, sono quelli indicati nella colonna “autorizzazione sismica”.

Con riferimento alle istanze di autorizzazione riguardanti interventi nel territorio dell’Unione dei Comuni, qualora la Struttura competente in materia sismica, una volta effettuata l’istruttoria, valuti che per la stessa pratica non era necessaria l’autorizzazione preventiva, il progetto esecutivo riguardante le strutture verrà considerato a deposito e facente parte del campione da controllare, ed il rimborso è dovuto per la differenza tra le due fattispecie.

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Ultimo aggiornamento pagina: 10/06/2022 15:56:32

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