A chi è rivolto

L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Descrizione

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio:
  • fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni);
  • senza limiti di età per i figli disabili.

L’importo spettante varia in base:
  • alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda;
  • all’età e al numero dei figli;
  • alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’Assegno è definito unico perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.

È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.574,96 euro.

Come fare

REQUISITI

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori:

  • dipendenti (sia pubblici che privati);
  • autonomi;
  • pensionati;
  • disoccupati;
  • inoccupati.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, è necessario che il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, nel dettaglio:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.



Cosa serve

La domanda può essere presentata:
  • online all’INPS, attraverso il servizio dedicato;
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Cosa si ottiene

L’importo dell’Assegno viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:
  • una quota variabile progressiva (da un massimo di 199,4 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.090,61 euro a un minimo di 57 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.574,96 euro).
  • Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
  • nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
  • madri di età inferiore a 21 anni;
  • nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
  • figli affetti da disabilità;
  • figli di età inferiore a un anno;
  • figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 45.574,96 euro;
  • una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.

Il beneficio è corrisposto dall’INPS:
  • al richiedente;
  • a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L’Assegno è erogato con:
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
  • carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
  • bonifico domiciliato presso lo sportello postale.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte, proprie e relative all’altro genitore. In caso contrario, l’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale potrà accedere alla domanda del richiedente con le proprie credenziali e provvedere autonomamente ad inserirlo.

Il pagamento della quota al secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione della scelta di accredito al 50% all’INPS.

In caso di affidamento esclusivo, il richiedente può chiedere il pagamento del 100% dell’importo spettante. Anche in questo caso, l’altro genitore ha facoltà di modificare questa scelta accedendo alla domanda attraverso le proprie credenziali.

Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.

Per i nuovi nati il beneficio spetta dal settimo mese di gravidanza.

Tempi e scadenze

La domanda può essere presentata:

  • da uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
  • dal tutore del figlio o del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato;
  • dai figli, al compimento della maggiore età. Questi possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori, richiedendo il pagamento diretto della quota di Assegno loro spettante.
Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno di ciascun anno, l’Assegno spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno:

  • decorre dal mese successivo a quello di presentazione;
  • è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.
  • Dal 1° marzo 2023 il pagamento delle domande di Assegno unico già accolte prosegue d’ufficio, senza necessità di presentare una nuova domanda.

In particolare, per coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 avevano una domanda di Assegno unico e universale non “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”, il pagamento è proseguito automaticamente per le mensilità successive.

Da gennaio 2022 sul sito dell’INPS è disponibile il link alla domanda.

Il pagamento dell’Assegno unico sarà effettuato in ogni caso dal mese successivo alla presentazione della domanda.


Costi

Nessun costo per la presentazione della domanda.

Accedi al servizio

Portale INPS

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Ultimo aggiornamento pagina: 15/05/2025 10:55:08

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