Ripresa dei lavori in bosco

Dsposizioni aggiornate in merito alla gestione delle attività forestali in conseguenza della normativa vigente per la prevenzione della epidemia COVID-19, trasmesse dal Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna Regione...
Data:

10 aprile 2020

Tempo di lettura:

2 min

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Dsposizioni aggiornate in merito alla gestione delle attività forestali in conseguenza della normativa vigente per la prevenzione della epidemia COVID-19, trasmesse dal Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna Regione Emilia-Romagna:

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, che inserisce la silvicoltura e le attività forestali (codice ATECO 02) tra le attività produttive essenziali, il settore forestale può riprendere le proprie attività interrotte in precedenza per contrastare la diffusione del virus COVID-19.

Le imprese e gli operatori dovranno applicare protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro, che consentano di lavorare in sicurezza in bosco utilizzando idonei DPI.

Per quanto riguarda i tagli boschivi per autoconsumo la normativa non ha subito modifiche in quanto gli stessi non possono essere ricondotti ad attività produttiva e pertanto, considerate le limitazioni agli spostamenti confermate dal d.p.c.m 10 aprile 2020, i tagli boschivi per autoconsumo sono consentiti solo in presenza di una effettiva situazione di necessità, limitando gli spostamenti dalla propria residenza e comunque entro il territorio comunale.

Si ricorda che i tagli boschivi per autoconsumo sono disciplinati dagli artt. 6 e 8, del Regolamento forestale (R.R. n. 3/2018).

Rimane inoltre vigente il divieto di bruciare il materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 20 marzo 2020. Le imprese professionali possono comunque procedere all’abbruciamento controllato del materiale vegetale in attuazione di quanto disposto dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (che consente lo svolgimento delle attività agricole) e da quello del 10 aprile 2020 (che conferma l’operatività delle attività agricole e consente la ripresa delle attività silvicolturali). Sono in ogni modo da seguire le modalità esecutive descritte nell'articolo 58 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018. La pratica dell’abbruciamento controllato può causare l'innesco di potenziali incendi boschivi e portare ad infortuni, anche gravi, che potrebbero necessitare di cure ospedaliere o di pronto soccorso. Si raccomanda pertanto la massima attenzione da parte degli imprenditori (agricoli e forestali) nello svolgimento di tali pratiche per le quali è necessaria una notevole attività di presidio del territorio e di monitoraggio dei fuochi da parte dei Carabinieri forestali e dei Vigili del fuoco.

Le disposizioni sono inoltre pubblicate nella pagina dedicata del sito internet della Regione Emilia Romagna

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Ultimo aggiornamento pagina: 16/06/2020 14:46:33

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