Chiarimenti in merito alle restrizioni alle attività degli esercizi commerciali conseguenti all'emergenza COVID-19

Con Circolare PG/2020/0295085 del 16/04/2020 la Regione Emilia Romagna fornisce i seguenti chiarimenti relativi alle disposizioni vigenti fino al 3 maggio in materia di restrizioni alle attività degli esercizi commerciali conseguenti...
Data:

16 aprile 2020

Tempo di lettura:

2 min

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Con Circolare PG/2020/0295085 del 16/04/2020 la Regione Emilia Romagna fornisce i seguenti chiarimenti relativi alle disposizioni vigenti fino al 3 maggio in materia di restrizioni alle attività degli esercizi commerciali conseguenti all’emergenza COVID-19:

Disposizioni valide per l’intero territorio regionale

Con l’ordinanza del presidente della Regione Emilia-Romagna dell’11 aprile 2020, in tutto il territorio Regionale non c’è più differenziazione tra prefestivi (sabati) e festivi, mentre c’è una misura più restrittiva per le festività del 25 aprile e del 1 maggio:
• nelle giornate di sabato 18 e 2 maggio e nelle domeniche 19 aprile, 26 aprile e 3 maggio sono consentite le medesime attività consentite nei giorni feriali, ove non esercitate in medio e grandi strutture di vendita o in centri commerciali.
• nelle giornate di sabato 18 e 2 maggio e nelle domeniche 19 aprile, 26 aprile e 3 maggio sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali (di qualunque tipologia) presenti all’interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
• le medie e grandi strutture, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia all’interno dei centri commerciali, che vendano una pluralità di merceologie (a titolo esemplificativo: i supermercati), possono aprire nelle giornate di sabato 18 e 2 maggio e nelle domeniche 19 aprile, 26 aprile e 3 maggio limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di stampa quotidiana e periodica, di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria.
• nelle festività del 25 aprile e 1 maggio, ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole e distributori di carburante, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari.

Le giornate del 24 e del 30 aprile vanno considerate ai fini di tali disposizioni quali giorni feriali.

È sempre consentita la vendita on line o su ordinazione con consegna a domicilio di qualsiasi genere merceologico, fermo restando che al momento della consegna sia rispettata la distanza interpersonale di un metro.

Per il territorio delle province di Rimini e Piacenza e per il Comune di Medicina e frazione di Galzanigo, si rimanda alla lettura della Circolare.

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Documenti

Ultimo aggiornamento pagina: 16/06/2020 16:46:03

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