Descrizione
Il Decreto Legge, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, era già stato approvato dal Governo il 20 marzo 2019, ed è stato nuovamente approvato con modifiche nel Consiglio dei Ministri. del 18 aprile 2019.
In particolare il Decreto Sblocca Cantieri reca, agli artt. 1 e 2, importanti modifiche al Codice degli Appalti Pubblici, D.lgs 50/2016.
Di interesse è l’art. 3 in quanto esso interviene sul T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001) con disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.
In questo articolo si modificano gli articoli 65, 67, 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) ed ha inserito l’articolo 94 bis al medesimo decreto, introducendo significative novità per la realizzazione di interventi edilizi in zona sismica.
In particolare il neo articolo 94 bis del d.p.r.380/2001, inserito dall’articolo 3 del d.l. 32/2019 dispone nuove tipologie di interventi, da classificare come “rilevanti”, “minore rilevanza” e “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità rispetto ai quali adeguare il livello di vigilanza richiesto agli art. 93 e 94. Per questi interventi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1 dell’art. 94 bis, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93.
In particolare il Decreto Sblocca Cantieri reca, agli artt. 1 e 2, importanti modifiche al Codice degli Appalti Pubblici, D.lgs 50/2016.
Di interesse è l’art. 3 in quanto esso interviene sul T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001) con disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.
In questo articolo si modificano gli articoli 65, 67, 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) ed ha inserito l’articolo 94 bis al medesimo decreto, introducendo significative novità per la realizzazione di interventi edilizi in zona sismica.
In particolare il neo articolo 94 bis del d.p.r.380/2001, inserito dall’articolo 3 del d.l. 32/2019 dispone nuove tipologie di interventi, da classificare come “rilevanti”, “minore rilevanza” e “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità rispetto ai quali adeguare il livello di vigilanza richiesto agli art. 93 e 94. Per questi interventi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1 dell’art. 94 bis, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93.
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Documenti
Ultimo aggiornamento pagina: 15/06/2020 16:18:05